Art.1)
È costituta l'Associazione denominata "PROGETTO SORRISO"
Art.2)
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050, con possibilità di proroga o anticipato scioglimento in forza di Legge o per delibera assembleare.
Art.3)
L'associazione ha sede in Serravalle (RSM) via IV Giugno 9 e svolge la propria azione nel territorio della Repubblica, ma coopera con ogni altra associazione sammarinese o estera che persegue gli stessi scopi.


Art.4)
L'Associazione, che non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di:
- "promuovere e sostenere gli istituti dell'adozione e dell'affidamento e sensibilizzare la società sulla loro importanza e sulle loro finalità, anche organizzando convegni e conferenze presso le istituzioni pubbliche e private, nonchè utilizzando ogni strumento e forma di divulgazione ritenuta utile per il perseguimento degli scopi sociali; promuovere attività di ricerche, di studi e di divulgazione di discipline psicologiche e giuridiche sulla famiglia e sul minore;
- fornire sostegno e assistenza mediante aiuti, consigli, anche di esperti, di legali, di psicologi, di pedagoghi, e collaborazione ai genitori adottivi o affidatari, al fine di superare quei disagi di carattere sociale, burocratico e personale che possono manifestarsi in occasione dell'espletamento delle pratiche preliminari all'adozione o all'affidamento o successivamente all'adozione e all'affidamento medesimi medesima;
- promuovere forme di "adozione a distanza", nonché di affidamento presso famiglie o comunità di tipo familiare sammarinesi di minori, anche stranieri, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo;
- promuovere le attività di volontariato, beneficenza, sostenimento e finanziamento degli istituti che si occupano dell'infanzia abbandonata;
- L'Associazione "Progetto Sorriso" non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente sopra indicate, ad eccezione di quelle strettamente ad esse connesse e comunque sempre con l'obbligo di osservare e rispettare le norme legislative in materia. Potrà cooperare con le associazioni sammarinesi o estere aventi gli stessi scopi associativi".


Art.5)
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. I proventi sono costituiti dalle quote associative, dai contributi straordinari di soci ed enti, dagli interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito, da proventi occasionali ed introiti vari che incrementano l'attivo della associazione.


Art.6)
Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone di qualsiasi età, razza, sesso, professione politica e religiosa che lo richiedano su apposito modulo, versando la quota d'iscrizione.
Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche che siano cittadini sammarinesi o stranieri residenti o non residenti in territorio sammarinese. Il numero dei Soci è illimitato, ma la maggioranza di essi dovrà risiedere in San Marino.
La richiesta di adesione all'Associazione, che comporta l'accettazione del presente Statuto, deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale la vaglierà ai fini dell'ammissione.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.
L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea.


Art.7)
I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori ed onorari; le rispettive quote vengono fissate dal Consiglio Direttivo prima della scadenza dell'anno in corso.
Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone che si siano particolarmente distinte in campo socio-umanitario o che, in modo eminente, abbiano contribuito al prestigio dell'Associazione. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
I Soci sostenitori sono coloro che limitano la loro partecipazione all'associazione con opera esclusiva di finanziamento e di sostenimento; non hanno l'esercizio del diritto di voto.


Art.8)
I soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di presentare proposte e di essere eventualmente eletti alle cariche sociali.
Sono tenuti a versare la quota associativa annuale, fissata dall'Assemblea, entro il termine stabilito. In caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre, dopo formale invito del Presidente, il socio cessa di far parte dell'Associazione.


Art.9)
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere,
Tutte le cariche sono gratuite.


Art.10)
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni tre anni e sono tenute a scrutinio segreto. Vi partecipano solo i soci in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote.


Art.11)
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci onorari ed ordinari in regola con il pagamento della quota annua di associazione e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno per convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo degli associati.
Le assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli associati; non raggiungendo tale numero, l'Assemblea, anche senza esplicita indicazione nell'ordine del giorno, s'intende convocata dopo mezz'ora e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
In caso di Assemblea convocata per modifiche allo Statuto, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti all'Associazione anche in seconda convocazione; non potendo deliberare per mancanza del numero legale, l'assemblea può essere convocata una seconda volta e sarà valida in seconda convocazione con qualsiasi numero di iscritti.
Ogni socio può rappresentare per delega alle assemblee non più di due aventi diritto.
Nelle assemblee, la votazione ha luogo normalmente per alzata di mano; è invece a scrutinio segreto al momento della nomina del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori ed in tutti gli altri casi voluti dall'Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto da Presidente o Segretario.


Art. 12)
La convocazione si effettua mediante comunicazione postale ordinaria o elettronica o a mezzo telefax ai soci, almeno quindici giorni prima della data stabilita. L'avviso deve specificare il giorno, la data, il luogo e l'ordine del giorno.


Art.13)
E' compito dell'Assemblea:
a) esaminare ed approvare annualmente il programma di attività dell'associazione;
b) esaminare ed approvare il bilancio annuale;
c) eleggere nel suo seno e a maggioranza di voti il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori;
d) deliberare in merito alle modifiche del presente statuto con la presenza in assemblea della maggioranza assoluta degli iscritti;
e) deliberare su ogni altro argomento che per legge o in forza del presente statuto sia all'assemblea dei soci attribuito ovvero sia sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.


Art.14)
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci. E' composto da cinque (5) membri eletti dai Soci. Elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consigliere che cessi anticipatamente dalla carica viene sostituito dal primo dei non eletti; quest'ultimo resta in carica fino alla normale scadenza del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta all'anno. Può essere convocato inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando 1/3 dei membri ne richiedano la convocazione. Per la validità delle deliberazioni, occorre almeno la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Art.15)
Al Consiglio Direttivo spetta lo svolgimento di ogni azione e l'attuazione di ogni iniziativa necessaria ed utile al conseguimento dei fini sociali e all'applicazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci.
Al Consiglio direttivo spetta:
a) approvare la proposta di bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione da sottoporre all'assemblea;
b) deliberare sulle domande degli aspiranti a far parte dell'associazione in qualità di soci;
c) proporre all'assemblea la misura della quota sociale e di eventuali ulteriori contributi per far fronte alle spese dell'associazione;
d) adottare i provvedimenti di decadenza dei Soci;
e) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché dal presente Statuto;
f) il compimento di tutti gli atti, senza limitazione, che riguardano l'amministrazione ed il conseguimento dei suoi fini, eccettuati i soli poteri che sono riservati all'Assemblea dei Soci;
g) organizzare manifestazioni, convegni e quant'altro idoneo allo sviluppo dell'attività ed al perseguimento degli scopi dell'associazione;
h) fissare la data dell'Assemblea Ordinaria dei soci e convocare le assemblee straordinarie quando le reputi necessarie o ne venga fatta richiesta dai soci a norma del presente Statuto.
Il Consiglio direttivo può affidare ai suoi membri specifici incarichi per l'attuazione delle deliberazioni e la realizzazione delle attività sociali.


Art.16)
Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione, ha la firma sociale, e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
E' responsabile del funzionamento del Consiglio Direttivo e degli atti amministrativi compiuti in nome o per conto di esso.
Vigila sulla riuscita delle manifestazioni. Firma la corrispondenza che impegna moralmente e finanziariamente il Consiglio Direttivo. Cura la redazione dei programmi preventivi e consuntivi dell'attività. Può, in casi d'urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.
Il Presidente è coadiuvato, per la parte amministrativa, dal Segretario e dal Tesoriere.


Art.17)
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita, in tal caso, tutti i poteri del Presidente.


Art.18)
Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione ed attuazione delle decisioni e dei mandati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Si occupa inoltre della redazione e tenuta dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, nonché delle pratiche di tesseramento.


Art.19)
Il Tesoriere provvede, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti, all'esatta tenuta dei libri contabili, all'adempimento dei relativi atti amministrativi, nonché sovraintende a tutte le operazioni finanziarie e predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione.


Art.20)
I Sindaci Revisori, in numero di due, sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea degli associati, scelti anche fra non associati, purchè non parenti, affini entro il 4° grado con i membri del Consiglio Direttivo
Hanno il compito di controllare e verificare la contabilità e la cassa almeno una volta all'anno, accertare la regolarità dei bilanci ed accompagnarli con la relativa relazione. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con la possibilità di voto consultivo.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Art.21)
Nel caso di infrazione da parte dei soci alle norme sancite dal presente Statuto o dai regolamenti interni o di insofferenza alle comune regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio direttivo potrà applicare il provvedimento di espulsione.
Il Socio espulso può interporre appello avverso il provvedimento all'Assemblea Generale dei soci che dovrà deliberare a maggioranza sul caso in questione.


Art.22)
L'anno sociale parte dal 1 gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.


Art.23)
La decisione dello scioglimento deve essere presa con voto favorevole di 2/3 degli associati.
In caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà devoluto ad enti ed Associazioni non aventi scopo di lucro. E' esclusa in ogni caso la ripartizione fra soci del capitale sociale.
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi ed i regolamenti in vigore nella Repubblica di San Marino.