
Art.1)
È costituta l'Associazione denominata "PROGETTO SORRISO"
Art.2)
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050, con
possibilità di proroga o anticipato scioglimento in forza di
Legge o per delibera assembleare.
Art.3)
L'associazione ha sede in Serravalle (RSM) via IV Giugno 9 e svolge
la propria azione nel territorio della Repubblica, ma coopera con
ogni altra associazione sammarinese o estera che persegue gli stessi
scopi.

Art.4)
L'Associazione, che non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di:
- "promuovere e sostenere gli istituti dell'adozione e dell'affidamento
e sensibilizzare la società sulla loro importanza e sulle
loro finalità, anche organizzando convegni e conferenze presso
le istituzioni pubbliche e private, nonchè utilizzando ogni
strumento e forma di divulgazione ritenuta utile per il perseguimento
degli scopi sociali; promuovere attività di ricerche, di
studi e di divulgazione di discipline psicologiche e giuridiche
sulla famiglia e sul minore;
- fornire sostegno e assistenza mediante aiuti, consigli, anche
di esperti, di legali, di psicologi, di pedagoghi, e collaborazione
ai genitori adottivi o affidatari, al fine di superare quei disagi
di carattere sociale, burocratico e personale che possono manifestarsi
in occasione dell'espletamento delle pratiche preliminari all'adozione
o all'affidamento o successivamente all'adozione e all'affidamento
medesimi medesima;
- promuovere forme di "adozione a distanza", nonché
di affidamento presso famiglie o comunità di tipo familiare
sammarinesi di minori, anche stranieri, temporaneamente privi di
un ambiente familiare idoneo;
- promuovere le attività di volontariato, beneficenza, sostenimento
e finanziamento degli istituti che si occupano dell'infanzia abbandonata;
- L'Associazione "Progetto Sorriso" non potrà svolgere
attività diverse da quelle espressamente sopra indicate,
ad eccezione di quelle strettamente ad esse connesse e comunque
sempre con l'obbligo di osservare e rispettare le norme legislative
in materia. Potrà cooperare con le associazioni sammarinesi
o estere aventi gli stessi scopi associativi".

Art.5)
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito
dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione,
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. I proventi sono costituiti
dalle quote associative, dai contributi straordinari di soci ed
enti, dagli interessi sulle disponibilità depositate presso
istituti di credito, da proventi occasionali ed introiti vari che
incrementano l'attivo della associazione.

Art.6)
Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone di qualsiasi
età, razza, sesso, professione politica e religiosa che lo
richiedano su apposito modulo, versando la quota d'iscrizione.
Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche che siano
cittadini sammarinesi o stranieri residenti o non residenti in territorio
sammarinese. Il numero dei Soci è illimitato, ma la maggioranza
di essi dovrà risiedere in San Marino.
La richiesta di adesione all'Associazione, che comporta l'accettazione
del presente Statuto, deve essere presentata al Consiglio Direttivo
il quale la vaglierà ai fini dell'ammissione.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa stabilita
annualmente dall'Assemblea. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento
della quota associativa.
La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per
esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità
o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole
all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.
L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività
sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota
associativa stabilita annualmente dall'assemblea.

Art.7)
I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori ed onorari; le rispettive
quote vengono fissate dal Consiglio Direttivo prima della scadenza
dell'anno in corso.
Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone
che si siano particolarmente distinte in campo socio-umanitario
o che, in modo eminente, abbiano contribuito al prestigio dell'Associazione.
I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
I Soci sostenitori sono coloro che limitano la loro partecipazione
all'associazione con opera esclusiva di finanziamento e di sostenimento;
non hanno l'esercizio del diritto di voto.

Art.8)
I soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di presentare
proposte e di essere eventualmente eletti alle cariche sociali.
Sono tenuti a versare la quota associativa annuale, fissata dall'Assemblea,
entro il termine stabilito. In caso di mancato pagamento entro il
31 dicembre, dopo formale invito del Presidente, il socio cessa di
far parte dell'Associazione.

Art.9)
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale degli associati,
il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori,
il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere,
Tutte le cariche sono gratuite.

Art.10)
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni
tre anni e sono tenute a scrutinio segreto. Vi partecipano solo
i soci in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento
delle quote.

Art.11)
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci onorari ed ordinari
in regola con il pagamento della quota annua di associazione e si
riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno per convocazione
del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo degli associati.
Le assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti
almeno la metà più uno degli associati; non raggiungendo
tale numero, l'Assemblea, anche senza esplicita indicazione nell'ordine
del giorno, s'intende convocata dopo mezz'ora e sarà valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.
In caso di Assemblea convocata per modifiche allo Statuto, è
richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti
all'Associazione anche in seconda convocazione; non potendo deliberare
per mancanza del numero legale, l'assemblea può essere convocata
una seconda volta e sarà valida in seconda convocazione con
qualsiasi numero di iscritti.
Ogni socio può rappresentare per delega alle assemblee non
più di due aventi diritto.
Nelle assemblee, la votazione ha luogo normalmente per alzata di
mano; è invece a scrutinio segreto al momento della nomina
del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori ed in tutti gli altri
casi voluti dall'Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione,
assistito dal Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono
risultare da apposito verbale sottoscritto da Presidente o Segretario.

Art. 12)
La convocazione si effettua mediante comunicazione postale ordinaria
o elettronica o a mezzo telefax ai soci, almeno quindici giorni
prima della data stabilita. L'avviso deve specificare il giorno,
la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Art.13)
E' compito dell'Assemblea:
a) esaminare ed approvare annualmente il programma di attività
dell'associazione;
b) esaminare ed approvare il bilancio annuale;
c) eleggere nel suo seno e a maggioranza di voti il Presidente,
i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori;
d) deliberare in merito alle modifiche del presente statuto con
la presenza in assemblea della maggioranza assoluta degli iscritti;
e) deliberare su ogni altro argomento che per legge o in forza del
presente statuto sia all'assemblea dei soci attribuito ovvero sia
sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art.14)
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione
e risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci. E' composto
da cinque (5) membri eletti dai Soci. Elegge tra i suoi membri,
a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario,
il Tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono
essere rieletti.
Il Consigliere che cessi anticipatamente dalla carica viene sostituito
dal primo dei non eletti; quest'ultimo resta in carica fino alla
normale scadenza del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una
volta all'anno. Può essere convocato inoltre quando il Presidente
lo ritenga opportuno o quando 1/3 dei membri ne richiedano la convocazione.
Per la validità delle deliberazioni, occorre almeno la presenza
della metà più uno dei componenti il Consiglio. Le
deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed, in
sua assenza, dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il
relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.

Art.15)
Al Consiglio Direttivo spetta lo svolgimento di ogni azione e l'attuazione
di ogni iniziativa necessaria ed utile al conseguimento dei fini
sociali e all'applicazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea
dei soci.
Al Consiglio direttivo spetta:
a) approvare la proposta di bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione
da sottoporre all'assemblea;
b) deliberare sulle domande degli aspiranti a far parte dell'associazione
in qualità di soci;
c) proporre all'assemblea la misura della quota sociale e di eventuali
ulteriori contributi per far fronte alle spese dell'associazione;
d) adottare i provvedimenti di decadenza dei Soci;
e) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi
e dai regolamenti vigenti, nonché dal presente Statuto;
f) il compimento di tutti gli atti, senza limitazione, che riguardano
l'amministrazione ed il conseguimento dei suoi fini, eccettuati
i soli poteri che sono riservati all'Assemblea dei Soci;
g) organizzare manifestazioni, convegni e quant'altro idoneo allo
sviluppo dell'attività ed al perseguimento degli scopi dell'associazione;
h) fissare la data dell'Assemblea Ordinaria dei soci e convocare
le assemblee straordinarie quando le reputi necessarie o ne venga
fatta richiesta dai soci a norma del presente Statuto.
Il Consiglio direttivo può affidare ai suoi membri specifici
incarichi per l'attuazione delle deliberazioni e la realizzazione
delle attività sociali.

Art.16)
Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione,
ha la firma sociale, e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio
Direttivo.
E' responsabile del funzionamento del Consiglio Direttivo e degli
atti amministrativi compiuti in nome o per conto di esso.
Vigila sulla riuscita delle manifestazioni. Firma la corrispondenza
che impegna moralmente e finanziariamente il Consiglio Direttivo.
Cura la redazione dei programmi preventivi e consuntivi dell'attività.
Può, in casi d'urgenza, assumere opportuni provvedimenti
anche di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno
essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.
Il Presidente è coadiuvato, per la parte amministrativa,
dal Segretario e dal Tesoriere.

Art.17)
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
di impedimento ed esercita, in tal caso, tutti i poteri del Presidente.

Art.18)
Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione ed attuazione
delle decisioni e dei mandati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Si occupa inoltre della redazione e tenuta dei verbali dell'Assemblea
dei Soci e del Consiglio Direttivo, nonché delle pratiche
di tesseramento.

Art.19)
Il Tesoriere provvede, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti
vigenti, all'esatta tenuta dei libri contabili, all'adempimento
dei relativi atti amministrativi, nonché sovraintende a tutte
le operazioni finanziarie e predispone il bilancio preventivo e
consuntivo dell'associazione.

Art.20)
I Sindaci Revisori, in numero di due, sono eletti a scrutinio segreto
dall'Assemblea degli associati, scelti anche fra non associati,
purchè non parenti, affini entro il 4° grado con i membri
del Consiglio Direttivo
Hanno il compito di controllare e verificare la contabilità
e la cassa almeno una volta all'anno, accertare la regolarità
dei bilanci ed accompagnarli con la relativa relazione. Partecipano
alle riunioni del Consiglio Direttivo con la possibilità
di voto consultivo.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.21)
Nel caso di infrazione da parte dei soci alle norme sancite dal
presente Statuto o dai regolamenti interni o di insofferenza alle
comune regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio
direttivo potrà applicare il provvedimento di espulsione.
Il Socio espulso può interporre appello avverso il provvedimento
all'Assemblea Generale dei soci che dovrà deliberare a maggioranza
sul caso in questione.

Art.22)
L'anno sociale parte dal 1 gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni
anno.

Art.23)
La decisione dello scioglimento deve essere presa con voto favorevole
di 2/3 degli associati.
In caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà devoluto
ad enti ed Associazioni non aventi scopo di lucro. E' esclusa in
ogni caso la ripartizione fra soci del capitale sociale.
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi
ed i regolamenti in vigore nella Repubblica di San Marino.
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